Unioni civili o matrimonio?
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Unioni civili o matrimonio?

Scopriamo insieme le differenze e i documenti necessari.

L’articolo 1 comma 2 della Legge 76/2016, ovvero la legge Cirinnà, ha segnato una grandissima svolta per i diritti delle coppie omosessuali. Ma in che cosa consiste esattamente l’Unione Civile e in che cosa si differenzia dal matrimonio?

La Legge Cirinnà tutela di fatto la convivenza tra persone dello stesso sesso, vincolandole ad alcuni doveri tipici del matrimonio e garantendo ai partners alcuni diritti tipici delle coppie di sposi eterosessuali.

La Legge Cirinnà equipara le Unioni Civili al matrimonio sotto moltissimi punti di vista tra cui:

– L’obbligo di coabitazione e all’assistenza morale e materiale.

– In caso di morte di uno dei coniugi è prevista l’indennità pensionistica.

– In caso di malattia grave di uno dei coniugi, l’altro coniuge ha diritto di decidere circa le cure per l’infermo.

– In caso di divorzio è previsto il diritto agli alimenti e l’assegnazione della casa di residenza al coniuge economicamente più debole.

– In assenza di dichiarazione contraria il regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni.

– Si ha una modifica dello stato civile che dovrà essere “unito civilmente” o “unita civilmente”.

– In caso di coniuge straniero, o in caso siano entrambi stranieri, è prevista la possibilità di ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno per motivi familiari al pari del matrimonio.

– In caso in cui l’Unione sia stata contratta all’estero questa può essere riconosciuta in Italia senza necessità di ripetere la dichiarazione.

Vediamo insieme le principali differenze con il matrimonio:

– Per le Unioni Civili, riservate esclusivamente alle coppie dello stesso sesso, non è espressamente previsto l’obbligo di fedeltà.

– L’unione civile non richiede troppi adempimenti preliminari quali ad esempio le pubblicazioni. E’ necessario attendere un periodo non superiore a 30 giorni per le necessarie verifiche sulle dichiarazioni fornite dai partners, trascorsi i quali non è prevista una cerimonia ma una
dichiarazione di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile.

– Lo scioglimento dell’unione civile è quasi immediato: basta che anche solo una delle parti comunichi ad un Ufficiale di Stato Civile la volontà di sciogliere l’Unione. Trascorsi 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione la coppia può presentare la domanda di divorzio.

– Non sono consentite adozioni.

– Per quanto riguarda la scelta del cognome di famiglia, è la coppia a decidere quale cognome utilizzare. Il cognome di famiglia potrà essere anteposto o post-posto al cognome di nascita o può sostituirlo.

E per quanto riguarda gli aspetti burocratici?

Niente paura, La Legge Cirinnà è estremamente semplice. I passi da compiere per poter finalmente essere coniugi sono davvero pochi!

Per prima cosa entrambi i futuri coniugi devono presentare la richiesta di costituzione dell’unione civile. In sostanza basta indicare i dati anagrafici e l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione che sono le stesse previste per il matrimonio. Oltre che allo sportello la richiesta può essere inviata tramite posta o in via telematica.

Successivamente c’è il cosiddetto processo verbale, ovvero un appuntamento presso l’Ufficio Matrimoni e Unioni Civili con l’Ufficiale di Stato Civile utile a verificare l’insussistenza di impedimenti di legge alla costituzione dell’unione, sottoscritto dai futuri coniugi e dall’Ufficiale di Stato Civile.

Entro e non oltre 30 giorni dal processo verbale, ovvero terminate le dovute verifiche, la coppia sarà nuovamente convocata, stavolta insieme a due testimoni, per ufficializzare l’Unione. Come già detto non è prevista una cerimonia ma una dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile. In sostanza verrà sottoscritta la volontà della coppia di costituire l’unione in un apposito verbale dopo aver letto i diritti e i doveri dell’Unione. L’atto di costituzione dell’unione civile viene infine sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dal celebrante. Non è espressamente previsto l’atto di scambio degli anelli o delle promesse ma la coppia può accordarsi liberamente con il celebrante circa lo svolgimento della celebrazione. L’Ufficiale di Stato Civile è tenuto infatti ad astenersi da qualsiasi atto che possa determinare una disparità di trattamento tra
una coppia si unisce in matrimonio e una coppia che contrae un’unione civile.

E se uno dei partner è straniero che documenti sono necessari?

Anche qui la normativa è snella: basta presentare il certificato di nascita tradotto e legalizzato, il nulla-osta del Paese di origine tradotto e legalizzato e, ovviamente, un documento di identità. In caso di provenienza da Paesi in cui le unioni civili sono illegali o non previste, il nulla osta non è necessario. Fanno eccezione gli Stati Uniti e l’Australia che non dispongono di uffici per il rilascio del nulla osta. In questo caso sarà necessario richiedere una serie di documenti che indirettamente hanno la stessa valenza del nulla osta.

Il cittadino straniero che necessita di visto per entrare in Italia deve richiedere un visto turistico non essendo previsto il visto per matrimoni.

Il cittadino straniero che contrae l’Unione Civile in Italia può successivamente richiedere un permesso di soggiorno per motivi famigliari e richiedere la cittadinanza trascorsi due anni in caso di residenza nel nostro Paese.

Lisa Barillà – Dreamdust Events Wedding Planner

Foto di Bi.Liv fotografia